Art. 1.

      1. L'articolo 35 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituito dal seguente:

      «Art. 35. - (Diritto di reclamo). - 1. I detenuti e gli internati possono rivolgere istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, senza preclusione per ogni altra forma di tutela prevista dall'ordinamento giuridico:

          a) al direttore dell'istituto, nonché agli ispettori, al direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena e al Ministro della giustizia;

          b) al magistrato di sorveglianza;

          c) alle autorità giudiziarie e sanitarie in visita all'istituto;

          d) al presidente della giunta regionale;

          e) al Capo dello Stato».